STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
“ARCHI
CARMINE NON CI STA”
Art. 1 -
E' costituita l'Associazione “Archi Carmine non ci sta”, di seguito denominata
Associazione quale libera Associazione apolitica,
apartitica ed aconfessionale, con durata
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.
III, art. 36 e segg. del codice civile, della L. 383/2000, nonché del presente Statuto.
Art. 2 -
L'Associazione. persegue i seguenti
scopi:
-
sviluppare e
promuovere la partecipazione dei cittadini, delle imprese, degli enti, delle
istituzioni a favore della tutela e della valorizzazione ambientale con
particolare interesse a favorire processi di miglioramento della qualità della
vita della popolazione locale;
-
sviluppare iniziative tese a diffondere, tra i bambini
e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione
dell' ambiente naturale, favorendo processi di crescita e di integrazione
sociale;
-
sviluppare
iniziative e progetti tesi alla formazione professionale dei giovani e dei lavoratori,
al fine di accrescere lo sviluppo di una coscienza critica individuale e
sociale;
-
La promozione della cultura, in genere, e di quella
ambientale nello specifico, anche attraverso la costituzione al suo interno di
gruppi che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere
e diffondere le proprie conoscenze e
capacità, e di tutte quelle attività che serviranno alla crescita ed alla
promozione sociale e culturale della persona in quanto tale.
-
La promozione e lo sviluppo di una cultura delle
legalità al fine di contrasto al fenomeno delle
“mafie”.
L’attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi
di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili
della persona.
Art. 3 -
L' Associazione, raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie
attività, in particolare:
·
Organizzare e gestire iniziative di servizi,
attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli
associati, anche organizzando un
servizio interno di somministrazione e bevande in favore degli stessi associati
e degli aderenti ad altre associazioni al fine di costituire uno spazio di
libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.
·
Organizzare e rappresentare manifestazioni socio
– culturali e sportive con finalità socio – educative, spettacoli di danza,
teatrali, musicali, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici
che privati, all’aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici o privati.
·
Svolgere qualsiasi altra attività connessa con
gli scopi istituzionali dell’Associazione e con le altre attività sopra
elencate.
Per dare
pratica applicazione ed efficiente esecuzione alla propria attività,
l'Associazione può intraprendere collaborazioni, nei modi ritenuti più
opportuni dal Consiglio Direttivo e compatibilmente con le norme statutarie e
del regolamento interno, con altri enti e organizzazioni regionali,
provinciali, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, nonché con gli
enti locali territoriali. Potrà, altresì, promuovere iniziative per la raccolta
occasionale di fondi al fine di reperire le risorse finanziarie finalizzate
solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Art. 4 - L'
Associazione “Archi Carmine non ci sta” è offerta a tutti coloro che,
interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo
spirito e gli ideali.
L’
Associazione individua due categorie di
soci:
-
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla
costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle
cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è
soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
-
soci ordinari:
sono persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo
associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo ed hanno
diritto di voto.
Sono, altresì, ammesse alla qualifica di socio ordinario anche
persone minorenni: queste partecipano attivamente alla vita dell’Associazione,
ma non hanno diritto né al voto né all’eleggibilità alle cariche sociali fino
al compimento della maggiore età.
-
soci sostenitori:
persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od
il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.
Le quote o il
contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L'ammissione dei soci è
deliberata dal Consiglio Direttivo
Tutti i soci
sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In
caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della
Associazione.
Contro ogni
provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni,
sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
Art. 5 - Tutti
i soci maggiorenni, esclusi coloro che sono qualificati “soci sostenitori”,
hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in
forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di
accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione.
I soci sono tenuti ad accettare
ed osservare lo Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi
dell’Associazione.
I soci nelle varie distinzioni
di cui al precedente articolo 4, sono tenuti a versare all’Associazione la
relativa quota nei tempi e nelle more stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 6 -
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-
beni, immobili e mobili;
-
contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
rimborsi;
-
attività marginali di carattere commerciale e
produttivo;
-
ogni altro tipo di entrate.
I contributi
degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite
dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le
elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea,
che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie
dell'organizzazione.
E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 –
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio
direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio
preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni
anno entro il mese di aprile.
Esso deve
essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti
la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 8 –
Gli organi dell’Associazione sono:
-
l’Assemblea dei soci;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Presidente;
-
il Vice – Presidente;
-
il Segretario – Tesoriere;
Art. 9 – L’Assemblea
dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei
quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è
convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo
o da almeno un decimo degli associati.
In prima
convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei
soci, e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione, la
validità della seduta prescinde dal numero dei presenti.
La
convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15
giorni prima della data dell’assemblea. Tuttavia è consentita la convocazione
attraverso l’uso di strumenti telematici, nella specie tramite posta
elettronica e posta elettronica certificata.
Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo
della sede del relativo verbale.
Art. 10 –
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge il Consiglio direttivo;
-
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-
approva il regolamento interno.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione.
All’apertura
di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno
sottoscrivere il verbale finale.
Art. 11 –
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto e a
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio
direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del
Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica anni
3(tre). Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza
di 2/3 dei soci regolarmente iscritti.
Art. 12
– Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 1 volta all’anno ed è
convocato da:
-
il Presidente;
-
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo
è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’
Associazione senza limitazioni se non quelle previste dal codice civile vigente.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
formalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione;
-
attualizzare le iniziative per ottenere i mezzi
finanziari occorrenti per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi
associativi;
-
elaborare il rendiconto che deve contenere le singole
voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,
suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale successivo;
-
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie
categorie di soci;
-
ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto
riservata all’Assemblea generale dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo
dell’Associazione.
Art. 13 – Il Presidente
viene eletto dal neo Consiglio Direttivo nella prima seduta d’insediamento e dura
in carica anni tre, non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del mandato
ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, cura
l’esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio; può aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai
soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione
del Consiglio direttivo.
In caso di
assenza, impedimento o vacanza, il Presidente viene sostituito dal
Vicepresidente, o in subordine dal Segretario o da altro membro del Consiglio
Direttivo su delega del Consiglio medesimo.
Art. 14 – Il Vice – Presidente è eletto
con le stesse modalità del Presidente; ha i seguenti compiti:
a.
coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue
funzioni proprie;
b.
sostituisce il Presidente in caso di assenza o vacanza
fino alla nuova nomina;
c.
cura i rapporti con tutti gli aderenti;
Art. 15 – Il Segretario – Tesoriere fa
parte del Consiglio Direttivo, dura in carica anni 3(tre) e non è
immediatamente rieleggibile alla scadenza del mandato.
Il Segretario
coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività previste dallo Statuto
e decise dal Consiglio Direttivo oltre all’esplicazione delle attività
esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento
dell’amministrazione dell’Associazione; cura – altresì – la tenuta dei libri
dei verbali dell’ Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo, nonché
del libro degli aderenti all’Associazione; notifica le convocazioni assembleari
e mantiene i rapporti con i soci; incassa le quote sociali, cura la contabilità
e redige il bilancio preventivo e il rendiconto.
Il Segretario
– Tesoriere sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporanea vacanza,
subordinatamente al Vice – Presidente.
Art. 16
– Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria,
regolarmente convocata, a maggioranza qualificata dei ¾ dei presenti. Il
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 17
– Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso
delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 18
– Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigente in maniera.
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