STATUTO ASS. SOCIO-CULTURALE ARCHI CARMINE NON CI STA

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
“ARCHI CARMINE NON CI STA”



Art. 1 - E' costituita l'Associazione “Archi Carmine non ci sta”, di seguito denominata Associazione quale libera Associazione  apolitica, apartitica ed aconfessionale,  con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, della L. 383/2000,  nonché del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione.  persegue i seguenti scopi:
-           sviluppare e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle imprese, degli enti, delle istituzioni a favore della tutela e della valorizzazione ambientale con particolare interesse a favorire processi di miglioramento della qualità della vita della popolazione locale;
-          sviluppare iniziative tese a diffondere, tra i bambini e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione dell' ambiente naturale, favorendo processi di crescita e di integrazione sociale;
-           sviluppare iniziative e progetti tesi alla formazione professionale dei giovani e dei lavoratori, al fine di accrescere lo sviluppo di una coscienza critica individuale e sociale;
-          La promozione della cultura, in genere, e di quella ambientale nello specifico, anche attraverso la costituzione al suo interno di gruppi che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze  e capacità, e di tutte quelle attività che serviranno alla crescita ed alla promozione sociale e culturale della persona in quanto tale.
-          La promozione e lo sviluppo di una cultura delle legalità al fine di contrasto al fenomeno delle  “mafie”.

L’attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 - L' Associazione, raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
·       Organizzare e gestire iniziative di servizi, attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati,  anche organizzando un servizio interno di somministrazione e bevande in favore degli stessi associati e degli aderenti ad altre associazioni al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.
·       Organizzare e rappresentare manifestazioni socio – culturali e sportive con finalità socio – educative, spettacoli di danza, teatrali, musicali, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all’aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici o privati.
·       Svolgere qualsiasi altra attività connessa con gli scopi istituzionali dell’Associazione e con le altre attività sopra elencate.

Per dare pratica applicazione ed efficiente esecuzione alla propria attività, l'Associazione può intraprendere collaborazioni, nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio Direttivo e compatibilmente con le norme statutarie e del regolamento interno, con altri enti e organizzazioni regionali, provinciali, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, nonché con gli enti locali territoriali. Potrà, altresì, promuovere iniziative per la raccolta occasionale di fondi al fine di reperire le risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art. 4 - L' Associazione “Archi Carmine non ci sta” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’ Associazione  individua due categorie di soci:
-          Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
-          soci ordinari: sono persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo ed hanno diritto di voto.
Sono, altresì, ammesse alla qualifica di socio ordinario anche persone minorenni: queste partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, ma non hanno diritto né al voto né all’eleggibilità alle cariche sociali fino al compimento della maggiore età.
-          soci sostenitori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 5 - Tutti i soci maggiorenni, esclusi coloro che sono qualificati “soci sostenitori”, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
I soci sono tenuti ad accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell’Associazione.
I soci nelle varie distinzioni di cui al precedente articolo 4, sono tenuti a versare all’Associazione la relativa quota nei tempi e nelle more stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 6 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-          beni, immobili e mobili;
-          contributi;
-          donazioni e lasciti;
-          rimborsi;
-          attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-          ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 8 – Gli organi dell’Associazione sono:
-          l’Assemblea dei soci;
-          il Consiglio direttivo;
-          il Presidente;
-          il Vice – Presidente;
-          il Segretario – Tesoriere;

Art. 9 – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione, la validità della seduta prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Tuttavia è consentita la convocazione attraverso l’uso di strumenti telematici, nella specie tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 10 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-          elegge il Consiglio direttivo;
-          approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-          approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica anni 3(tre). Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci regolarmente iscritti.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.  Si riunisce almeno 1 volta all’anno ed è convocato da:
-          il Presidente;
-          da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-          richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione senza limitazioni se non quelle previste dal codice civile vigente.
 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-          predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-          formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
-          attualizzare le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi associativi;
-          elaborare il rendiconto che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-          elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
-          stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
-          ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all’Assemblea generale dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 13 – Il Presidente viene eletto dal neo Consiglio Direttivo nella prima seduta d’insediamento e dura in carica anni tre, non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del mandato ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
In caso di assenza, impedimento o vacanza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, o in subordine dal Segretario o da altro membro del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio medesimo.

Art. 14 – Il Vice – Presidente è eletto con le stesse modalità del Presidente; ha i seguenti compiti:
a.       coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni proprie;
b.       sostituisce il Presidente in caso di assenza o vacanza fino alla nuova nomina;
c.        cura i rapporti con tutti gli aderenti;

Art. 15 – Il Segretario – Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo, dura in carica anni 3(tre)  e  non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del mandato.
Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività previste dallo Statuto e decise dal Consiglio Direttivo oltre all’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione; cura – altresì – la tenuta dei libri dei verbali dell’ Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione; notifica le convocazioni assembleari e mantiene i rapporti con i soci; incassa le quote sociali, cura la contabilità e redige il bilancio preventivo e il rendiconto.
Il Segretario – Tesoriere sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporanea vacanza, subordinatamente al Vice – Presidente.

Art. 16 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, regolarmente convocata, a maggioranza qualificata dei ¾ dei presenti. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.


Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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